Statuto

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Art. 1 – E’ costituita L’Associazione “PROGETTO GIOELE” O.N.L.U.S., con sede in LAMEZIA TERME, in Contrada Misà nr.165.

L’Associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997  nr. 460, della L. 7 dicembre 2000  nr.383. e si ispira ,inoltre, ai criteri della legge 11 agosto del 1991 nr. 266.

Art. 2 – L’Associazione “PROGETTO GIOELE” O.N.L.U.S. è un centro permanente di vita associativa cristiana a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Ha lo scopo di operare in maniera attiva ed efficace nel sociale avendo come visione quella di raggiungere bambini, ragazzi e giovani tutti (appartenenti a qualsiasi ceto sociale ed in particolar modo quelli più disagiati, emarginati, dediti alla delinquenza o più indigenti) e congiungerli o ricongiungerli a tutti quegli organismi indispensabili per una sana ed equilibrata crescita fisica, morale, intellettiva e spirituale, quali: Dio, la famiglia, la chiesa, lo Stato, la scuola, le istituzioni tutte, gli enti tutti, ecc.  In particolare l’Associazione può a tal fine esercitare le seguenti attività:

Attività sportive dilettantistiche , preparazione e gestione di squadre in genere, nonché la promozione e lo svolgimento delle attività sportive attraverso anche l’eventuale partecipazione a campionati e l’organizzazione di gare e tornei nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I., della F.I.G.C. e dei suoi organi e di altri enti, comitati e associazioni che organizzano manifestazioni attinenti all’attività sociale ed inoltre diffondere la pratica nei diversi campi sportivi, dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo l’istruzione dei giovani, in particolare di quelli indicati al comma 1 dell’art. 2, promuovere manifestazioni e attività private e pubbliche sia nell’ambito sociale locale che fuori sede;Esercitare l’attività di scoutismo su base cristiana secondo gli insegnamenti della Bibbia nel rispetto delle leggi morali dello Stato Italiano, con programmi differenziati, per favorire lo sviluppo del giovane e del bambino nelle sfere fisica, mentale, spirituale e sociale con fini esclusivi di carattere spirituale, ricreativo e culturale. Tale attività verrà espletata anche in collaborazione e secondo i criteri e le regolamentazioni esclusive dell’Associazione internazionale riconosciuta “ROYAL RANGERS ITALIA O.N.L.U.S”;Assistenza sociale e sociosanitaria;Assistenza sanitaria;Beneficenza;Istruzione;Formazione;Organizzazione e gestione di campeggi giovanili.Organizzazione e gestione di campeggi per persone portatrici di handicap, in collaborazione anche con altre Associazioni.Organizzazione e gestione di campeggi per anziani, anche in collaborazione con altre Associazioni, con lo scopo di avvicinare il giovane all’anziano, riuscendo così a trarne un duplice beneficio per entrambe le categorie.Organizzazione di giornate all’aperto con gruppi giovanili di diverse età.Organizzazione di escursioni o viaggi in genere;Organizzazione di programmi specifici per giovani e bambini “particolari” in ogni forma (sociale, psicologica, familiare, ecc.) al fine di poter contribuire in maniera attiva alla diminuzione della devianza giovanile.Azioni per la tutela dei minori a rischio e per la loro integrazione sociale;Azioni per l’eliminazione dell’emarginazione sociale, in ogni sua forma, delle categorie più deboli;Azioni di supporto e gestione di attività per l’integrazione dei cittadini comunitari ed extracomunitari nei tessuti sociali locali.Promozione della cultura e dell’arte, attraverso l’organizzazione di spettacoli ed eventi anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni;Tutela dei diritti civili;Diffusione attraverso la predicazione, la stampa, la radio ed altro eventuale del messaggio di Gesù Cristo anche con la pratica attuazione della Carità Cristiana mediante l’istituzione e la gestione di opere d’interesse religioso, sociale, culturale, sportivo e la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che concorra alla propaganda, diffusione ed affermazione del Vangelo di Cristo ed alla formazione ed informazione dei bambini, giovani, adulti, anziani e vecchi. Esso non è legato ad alcuna denominazione religiosa, ma, per il raggiungimento dello scopo, può collaborare con qualsiasi altra confessione cristiana che, sul piano della fede, accetti la dottrina cristiana espressa nel credo dell’associazione stessa;Protezione Civile;Promozione del turismo;Promozione tutela e recupero delle tradizioni locali;Iscrizione e distribuzione per conto del banco alimentare.Gestione, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;Gestione, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;Centri di raccolta e di prima accoglienza nonché di primo soccorso;

Per il conseguimento degli scopi sociali e per gli obbiettivi che l’associazione si prefigge, e comunque non oltre i limiti concessi per legge, potrà inoltre effettuare operazioni di compravendita di beni mobili ed immobili, materie prime, attrezzature, macchinari ed autoveicoli, l’esecuzione e/o gestione di iniziative mobiliari ed immobiliari e di servizi in genere per conto di terzi, la costruzione, vendita, amministrazione, permuta e concessione in locazione o comodato d’uso di beni immobili, essa potrà, inoltre, compiere operazioni e/o rappresentanze commerciali, finanziarie ed immobiliari ritenute o, comunque, opportune; potrà contrarre prestiti, mutui di qualsiasi tipo e specie, con o senza concessione di garanzie personali o reali, comprese quelle ipotecarie, presso enti pubblici o privati, banche o Istituzione di credito in genere: potrà chiedere benefici ed esenzioni, chiedere fidi e compiere ogni altra operazione bancaria sia con pagherò cambiari che con sconto di effetti, potrà avvalersi di incentivi sotto forma di prestiti, mutui e contributi dello Stato e/o di Enti locali;

Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio dei centri storici e dei borghi rurali anche mediante l’organizzazione di servizi per la gestione dell’ospitalità diffusa e per la gestione della ricettività convenzionale;

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente. Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori. L’associazione, inoltre, potrà convenzionarsi con gli enti locali, con le regioni lo stato e qualsiasi altra istituzione e organismo nazionale ed internazionale. L’associazione potrà assumere, in comodato o in altre forme, la disponibilità delle strutture realizzate dagli enti pubblici e privati, nei modi e nei tempi che verranno definiti fra le parti.

All’associazione è fatto: divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

All’associazione è fatto obbligo di:

impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;di redigere il bilancio o rendiconto annuale;disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità del rapporto medesimo, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ O.N.L.U.S.”.

Art. 3 – Gli organi dell’associazione sono: l’Assemblea generale dei soci, Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere,  il Collegio Arbitrale e il Collegio dei Revisori dei Conti, quest’ultimo istituito, ove la consistenza patrimoniale o la complessità della gestione lo richiedano.

Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di studio o di lavoro siano interessate all’attività dell’associazione stessa, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. All’atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 6 – La qualifica di socio individuale dà diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

– a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;

I soci individuali sono tenuti:

– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– all’accettazione della dottrina cristiana espressa nel credo dell’associazione stessa;

– al pagamento della quota sociale.

Art. 7 – I soci sono tenuti al versamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo  in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Art. 9 – L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti, o credo religioso, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione e non accetti la dottrina cristiana espressa nel credo della associazione stessa;b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione. L’esclusione diventa operante dalla data di annotazione nel libro soci.

Art. 10 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato e la stessa non è, in nessun caso, trasmissibile.

Art. 11 – Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. Ad esse hanno diritto di intervento e voto tutti i soci.

Art. 12 – L’assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto annuale;b) procede alla nomina delle cariche sociali;c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati.

L’assemblea è convocata, nei locali della sede sociale, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza con comunicazione ai soci a mezzo lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni. Nei casi di richiesta di convocazione da parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Hanno diritto ad intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, fin ad un massimo di cinque, purché munito di regolare delega scritta.

Art. 13 – L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 14 – In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

Art. 15 – L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione “PROGETTO GIOELE” O.N.L.U.S. ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente dell’assemblea.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di due (2) ad un massimo di quindici (15) membri scelti fra gli associati. I Componenti del Consiglio restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; esso, in particolare, decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopo dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. Più specificamente, il Consiglio:

a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;b) decide sugli investimenti patrimoniali, previa presentazione all’assemblea per l’approvazione;c) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;d) delibera sull’ammissione dei soci;e) decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;f) redige i progetti di bilancio preventivo e rendiconto annuale, da presentare all’assemblea dei soci;g) stabilisce le prestazioni dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;i) conferisce e revoca procure;l) decide sull’assunzione di dipendenti dell’associazione informando anche a posteriori l’assemblea dei soci.

Art. 17 – Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno cinque membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 18 – In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede alla loro sostituzione tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Consiglio dei Revisori dei Conti. Se viene meno la maggioranza dei membri, i superstiti debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 19 – La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa nonché di fronte ai terzi (e, dunque, la rappresentanza sostanziale e processuale) sono conferite al Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le sue mansioni – compresa la rappresentanza processuale e sostanziale – vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 20 – Il Collegio dei Revisori dei conti, se istituito, viene eletto dall’Assemblea, anche tra i non soci, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo; sarà disposto per il collegio dei revisori e per tutti i membri volontari e collaboratori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 22 – Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’Associazione, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre a cinque arbitri, anche tra i non soci, nominati dai soci fondatori.

Art. 23 – Avverso la decisione del Collegio Arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’Assemblea di tutti i soci. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 24 – Il patrimonio della Associazione sarà costituito, oltre che dalla somma inizialmente versata dai soci fondatori, dalla quota di associazione che dovrà essere versata da ogni associato al momento dell’acquisizione di tale qualità e, successivamente, con cadenza annuale. L’entità della quota di associazione iniziale e della quota di rinnovo, che dovrà essere corrisposta annualmente, sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno. Per il primo anno, la quota di associazione viene determinata in euro venti.

Il patrimonio della Associazione “PROGETTO GIOELE” O.N.L.U.S. sarà altresì costituito:

a) dalle donazioni, dagli acquisti mortis causa, da ogni altra oblazione od atto a titolo gratuito di cui l’Associazione dovesse beneficiare, ad opera di associati o di terzi estranei;b) da eventuali eccedenze di bilancio, anche derivanti dall’attività non istituzionale;c) da ogni altro acquisto, a titolo oneroso o gratuito, che l’Associazione dovesse comunque compiere.d) dai beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell’associazione;e) di contributi derivanti dagli enti pubblici, nazionali ed internazionali, e privati;f) da eventuali fondi di riserva;g) convenzioni per studi e servizi.

Le entrate della Associazione sono costituite da:

a) quote associative versate dai soci;b) utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

Art. 25 – L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Prima del 10 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo.

Art. 26 – L’associazione “PROGETTO GIOELE” O.N.L.U.S. ha durata illimitata; in caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e determinando la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione, al fine di assicurare che il patrimonio tutto  dell’organizzazione venga interamente devoluto ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Art. 27 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività culturale di cui all’articolo 2.

Art. 28 – L’Associazione si estinguerà, se i soci si ridurranno a meno di n.2 (due) ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto al fine di perseguire finalità di utilità generale a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività culturale di cui all’articolo 2 in base alle modalità previste dall’art. 26.

Art. 29 – Tutte le eventuali controversie tra soci o l’Associazione “PROGETTO GIOELE” O.N.L.U.S. o suoi organi ed i terzi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio Arbitrale, ed in caso di mancata composizione amichevole della lite dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme.

Il Collegio arbitrale si intende irrituale e deciderà in via di amichevole compositore e senza osservare particolari procedure.

Art. 30 – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

 

Lamezia Terme lì 12 Gennaio 2004